Come si calcolano gli interessi di mora?
Gli interessi di mora sono lo strumento principale di tutela del creditore contro i ritardi nei pagamenti commerciali in Italia. Disciplinati dal D.Lgs. 231/2002 (che recepisce la Direttiva europea 2000/35/CE e successive modifiche), si applicano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di inviare un sollecito formale.
Il tasso di mora: come si determina
Il tasso degli interessi moratori è composto da due elementi:
- Tasso di riferimento BCE: fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea
- Maggiorazione fissa di 8 punti percentuali, prevista dal D.Lgs. 231/2002
Per il primo semestre 2026, il tasso di riferimento BCE è del 2,15%, portando il tasso di mora complessivo al 10,15% annuo. Il Ministero dell'Economia pubblica il tasso aggiornato ogni sei mesi in Gazzetta Ufficiale (1 gennaio e 1 luglio).
La formula di calcolo
Il calcolo degli interessi di mora utilizza l'interesse semplice (non composto):
Interessi = Capitale × Tasso annuo / 100 × Giorni di ritardo / 365
Se il ritardo si estende su più semestri, il calcolo viene effettuato separatamente per ciascun periodo con il rispettivo tasso vigente, e i risultati vengono sommati.
La compensazione forfettaria di 40 €
Oltre agli interessi, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 prevede una compensazione forfettaria di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo. Questo importo è dovuto automaticamente a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito, senza necessità di dimostrare il danno subìto. Se i costi effettivi di recupero superano i 40 €, il creditore può chiedere il risarcimento integrale.
Differenza con gli interessi legali
Non bisogna confondere gli interessi di mora con gli interessi legali disciplinati dall'art. 1284 del Codice Civile. Gli interessi legali (2,00% nel 2026) si applicano ai rapporti tra privati e hanno natura risarcitoria generica. Gli interessi di mora si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali — cioè tra imprese (B2B) o tra imprese e Pubblica Amministrazione — e hanno un tasso sensibilmente più elevato per scoraggiare i ritardi nei pagamenti.
Quando scattano gli interessi di mora
Gli interessi maturano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, a condizione che:
- Il creditore abbia adempiuto i propri obblighi contrattuali
- Il pagamento non sia stato ricevuto entro il termine stabilito
- Il ritardo non sia imputabile al creditore stesso
Il termine di pagamento standard è di 30 giorni dalla ricezione della fattura (60 giorni per la PA sanitaria, fino a 60 giorni se concordato espressamente tra le parti).
Come far valere il proprio credito
È buona prassi inserire il tasso di mora nelle condizioni generali di vendita e indicarlo chiaramente in fattura. In caso di ritardo, inviare un sollecito con il calcolo dettagliato degli interessi maturati rafforza la posizione del creditore in un'eventuale azione di recupero crediti.